approvato dall'Assemblea Nazionale del 20 giugno 2008
CAPO I
Principi e soggetti della democrazia internaArticolo 1.
Principi della democrazia interna1.
Il Partito Democratico è un partito federale costituito da elettori ed
iscritti, fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo
spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione.
2. Il
Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue
elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che
riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti
cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche
istituzionali.
3. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere
gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica
delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di
donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la
loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la
parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e
persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne
anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Il Partito
Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la
partecipazione attiva delle donne alla politica.
4. Il Partito
Democratico promuove la partecipazione politica delle giovani donne e
dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione Europea
residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in
possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti
e a tutti i livelli.
5. Il Partito Democratico riconosce e
rispetta l’autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del
lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera
dell’iniziativa economica privata e la sfera dell’azione politica. Le
regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di
finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di
specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi
dirigenti e dell’indirizzo politico.
6. Il Partito Democratico
riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle
posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita
democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali,
quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità,
l’orientamento sessuale, l’origine etnica.
7. Il Partito
Democratico propone un programma di governo per l’Italia e si impegna a
realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell’autonomia
delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le
modalità di elezione dei Segretari e delle Assemblee incentivano le
aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del
partito. L’elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di
controllo interni da parte delle Assemblee è rigorosamente improntata
al principio proporzionale.
8. Il Partito Democratico promuove
la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali.
Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del
partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e
per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili,
oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono
attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni
iscritti al Partito Democratico in occasione delle nomine o proposte di
designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e
della competenza, rigorosamente accertati.
9. Il Partito Democratico
assicura un Sistema informativo per la partecipazione basato sulle
tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far
circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il
Sistema informativo per la partecipazione consente ad elettori ed
iscritti, tramite l’accesso alla rete internet, di essere informati, di
partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende
liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua
vita interna, ivi compreso il bilancio, e sulle riunioni e le
deliberazioni degli organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del
Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso
il Sistema informativo per la partecipazione.
10. Il Partito
Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni,
l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la
formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità
di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di
formazione.
Articolo 2.
Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito1.
Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici
forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono
identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti
e gli elettori.
2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le
persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e
cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di
altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al
partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il
Codice etico, e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli
iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici
e degli elettori.
3. Ai fini del presente Statuto, ove non
diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone
che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini
dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri
Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al
Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica
del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere
registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:
a
partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito mediante
l’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale
e regionale, nonché ai livelli territoriali inferiori, ove questo sia
previsto dagli statuti regionali;
b partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
c avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
d prendere parte a Forum tematici;
e votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
f avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
g prendere parte alle assemblee dei circoli;
h
ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta
qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.
5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:
a partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello regionale;
b essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
c votare nei referendum riservati agli iscritti;
d partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
e avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
f essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
g
avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi
livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione
diretta da parte di tutti gli elettori;
h sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.
6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:
a favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
b sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
c
aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di
cui facciano parte; essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta
al momento della registrazione nell’Albo.
7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:
a partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
b contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
c favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti
a tutti gli elettori; rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
8.
L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli
elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica,
sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento dal
sedicesimo anno di età. Sono esclusi dalla registrazione nell’Anagrafe
degli iscritti e nell’Albo degli elettori le persone che siano iscritte
ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altri partiti
politici all’interno di organi istituzionali elettivi. Qualora la
Commissione di garanzia abbia cognizione di tale causa ostativa
riguardo a persone già registrate ne decreta la cancellazione e
stabilisce un congruo termine entro il quale tali persone non possono
nuovamente chiedere di essere registrate.
CAPO II
Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionaliArticolo 3.
Segretario o Segretaria nazionale1.
Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo
politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua
elezione ed è proposto dal Partito come candidato all’incarico di
Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Se il Segretario cessa
dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può
eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero
determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il
Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni
approvate dall’Assemblea o dalla Direzione nazionale, l’Assemblea può
eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la
maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il Presidente
convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla
presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura
ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove
elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
3. Il Segretario
nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto
l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni a meno che,
allo scadere dell’ultimo mandato, non eserciti la funzione di
Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In
tal caso il mandato è rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti
alla reiterabilità dei mandati nella carica di Presidente del Consiglio
di cui all’articolo 22, comma 3.
Articolo 4.
Assemblea nazionale1. L’Assemblea nazionale è composta da mille persone elette con le modalità indicate dal successivo articolo 9.
2.
Nello svolgimento di tutte le sue competenze, ad eccezione di quelle
indicate all’articolo 3, al comma 2 ed al comma 7 del presente
articolo, la composizione dell’Assemblea nazionale è integrata da
trecento persone elette dagli elettori contestualmente all’elezione
delle Assemblee regionali secondo le modalità indicate dagli statuti
regionali. A tale fine, a ciascuna regione sono attribuiti cinque
seggi, ad eccezione del Molise che ne ha due e della Valle d’Aosta che
ne ha uno. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si
effettua in proporzione ai voti ricevuti dal Partito Democratico nelle
più recenti elezioni della Camera dei Deputati, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. L’Assemblea nazionale è inoltre
integrata da cento componenti eletti dai parlamentari nazionali ed
europei aderenti al Partito Democratico. L’Assemblea nazionale è infine
integrata da un numero variabile di componenti espressione delle
candidature alla Segreteria nazionale non ammesse alla votazione presso
gli elettori, ai sensi dell’articolo 9, comma 6.
Ai candidati alla
carica di Segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali
rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il
diritto a nominare un numero di persone pari a due, di cui un uomo e
una donna, per ogni punto percentuale di voti ottenuti, su quelli
validamente espressi, in occasione della consultazione preventiva tra
gli iscritti di cui all’articolo 9, comma 6, purché abbiano ottenuto un
numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente
espressi.
3. L’Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da
essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica
nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli
organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali
per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Unioni regionali e delle
Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
4. L’Assemblea nazionale
esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di
mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste
dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso
Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e
urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla
base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dalla
Direzione nazionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea
nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
5. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio
Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella
prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei
componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a
scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il
Presidente dell’Assemblea nazionale resta in carica per la durata del
mandato dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza
sulla base dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.
6. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi.
In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
7.
L’Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare
il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a
nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
Articolo 5.
Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea nazionale1. I mandati di Segretario nazionale del Partito e di componente della Assemblea nazionale durano quattro anni.
2.
Il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione dell’Assemblea
e del Segretario nazionali sei mesi prima della scadenza del mandato
del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento
anticipato dell’Assemblea previsti dall’articolo 3, comma 2, e
dall’articolo 4, comma 7, il Presidente dell’Assemblea nazionale indice
l’elezione entro i quattro mesi successivi.
Articolo 6.
Vicesegretari1.
Il Segretario nazionale può, all’atto della proclamazione, proporre
all’Assemblea nazionale l’elezione di uno o due Vicesegretari.
2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.
Articolo 7.
Segreteria nazionale1. La Segreteria nazionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2.
La Segreteria nazionale è composta da non più di quindici membri,
nominati dal Segretario, che dà comunicazione della nomina in una
riunione della Direzione nazionale convocata con specifico ordine del
giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della
Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una
riunione della Direzione nazionale.
3. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
4.
Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla
Segreteria debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione
nazionale.
Articolo 8.
Direzione nazionale1.
La Direzione nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi
dell’Assemblea nazionale ed è organo d’indirizzo politico. Essa, ai
sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie
determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno,
risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso
interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della
Segreteria.
2. La Direzione nazionale è composta da centoventi
membri eletti dall’Assemblea nazionale, con metodo proporzionale, nella
prima riunione successiva alle elezioni di cui all’articolo 9, e da
quattro rappresentanti eletti nella medesima riunione dai delegati
all’Assemblea nazionale della Circoscrizione estero.
3. Sono
inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il
Presidente dell’Assemblea nazionale; i Vicesegretari; il Tesoriere; il
massimo dirigente dell’organizzazione giovanile; i Presidenti dei
gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i
Segretari Regionali. L’Assemblea nazionale, prima di procedere alla
elezione della Direzione nazionale, determina gli ulteriori componenti
di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal Partito a
livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il Segretario
nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti
personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell’associazionismo,
delle imprese. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi
interni per organizzare la propria attività.
4. La Direzione è
presieduta dal Presidente dell’Assemblea nazionale, che la convoca
almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere
convocata dal Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un
quinto dei suoi componenti.
Articolo 9.
Scelta dell’indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea nazionale1.
Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea nazionale sono
disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2.
Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase,
che si conclude con lo svolgimento della Convenzione nazionale, le
candidature a Segretario nazionale e le relative piattaforme
politico-programmatiche sono sottoposte al vaglio degli iscritti. La
seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni.
3.
Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario
nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in
regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe
alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
4.
Per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le
candidature a Segretario devono essere sottoscritte da almeno il dieci
per cento dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un
numero di iscritti compreso tra millecinquecento e duemila, distribuiti
in non meno di cinque regioni.
5. Il Regolamento di cui al primo
comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei
Circoli, delle Convenzioni provinciali e della Convenzione nazionale
nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme
politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge
intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito
Democratico.
6. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità
di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario
nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità
dello scrutinio, e di elezione dei delegati alle Convenzioni
provinciali e alla Convenzione nazionale.
Risultano ammessi
all’elezione del Segretario nazionale i tre candidati che abbiano
ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano
ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in
ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei
voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno cinque
regioni o province autonome.
7. Ai fini dell’elezione, le
candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento
con liste di candidati a componente dell’Assemblea nazionale. Nella
composizione di tali liste devono essere rispettate la pari
rappresentanza e l’alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra
le circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla
popolazione residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito
Democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei Deputati. Le
province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una
circoscrizione. Con l’eccezione della Valle d’Aosta e del Molise, le
circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono
assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In
ciascun collegio possono essere presenti una o più liste collegate a
ciascun candidato alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio
sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non
assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste
sulla base dei resti, nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni
altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1,
il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.
8. Sono
ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed
elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei
requisiti di cui all'art. 2 comma 3 e devolvano un contributo di entità
contenuta.
9. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta
di componenti l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il
Presidente dell’Assemblea nazionale lo proclama eletto all’apertura
della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario il
Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio
segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti
l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto
il maggior numero di voti validamente espressi.
Articolo 10.
Organizzazioni all’estero del Partito Democratico1.
Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione
politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’estero,
organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.
2. In
considerazione delle norme che disciplinano il voto all’estero, le
organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario, concorrono
a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel
territorio nazionale.
3. Le forme e le modalità di
organizzazione del Partito Democratico all’estero sono stabilite dallo
Statuto della Circoscrizione Estero che sarà, in conformità alle norme
di cui al capo III, approvato e modificato dalla relativa Assemblea,
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4.
Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di
residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.
CAPO III
Struttura federaleArticolo 11.
Autonomia statutaria a livello regionale e nelle province di Trento e Bolzano1.
Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno
un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello
Statuto nazionale, disciplina l’attività del partito nel loro ambito
territoriale.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle
Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di
designazione, il regime delle incompatibilità e la durata in carica dei
componenti delle rispettive Commissioni di garanzia e di quelle
infra-regionali in modo tale da assicurarne l’autonomia.
3. Gli
Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e
Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi
entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno
che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale
ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali
dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative
osservazioni all’Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e
Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa
Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni
della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all’Assemblea
nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi
sessanta giorni.
4. Forme speciali di autonomia per rispondere a
peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente,
possono essere richieste dalle Assemblee regionali o dalle Assemblee
provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la
revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate
dall’Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista
per la revisione dello Statuto nazionale.
Articolo 12.
Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali1.
Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali
di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta
autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte
le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli
organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a
livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che
comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il
Partito Democratico in ambito nazionale, l’organo territoriale
competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario
nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il Segretario
regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano. In caso di
rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno
adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.
2.
Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli
regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura
in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori
fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In
tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli
organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e
Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.
3. Qualora
il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e
Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea,
ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria
possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla
Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta
giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione
nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l’efficacia della
decisione.
4. L’autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilità di stipulare
accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime
condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.
Articolo 13.
Accordi confederativi1.
Qualora in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma
si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di
rappresentare l’elettorato di orientamento Democratico, il Partito
Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto,
stabilisce con essa un rapporto confederale. L’accordo è deliberato
dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2.
L’accordo confederativo implica che il partito locale si riconosca
nelle liste del Partito Democratico per il Parlamento nazionale ed
europeo ed abbia la facoltà di presentare propri candidati all’interno
delle medesime liste. Per le elezioni regionali e locali l’accordo
confederativo comporta la rinuncia del Partito Democratico a presentare
proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste elettorali
comuni con il partito locale confederato.
Articolo 14.
Circoli1.
I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui
gli iscritti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in
Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, in Circoli di
ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in Circoli
on-line, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali è
possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro
e di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a
ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo
Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo
territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di
partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi
dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due
Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del
presente Statuto.
2. Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo
restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed
all'elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare
il Circolo territoriale o d'ambiente dove esercitare gli altri propri
diritti ai sensi del presente Statuto.
3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
4.
L'articolazione dei Circoli territoriali e di ambiente, il loro
funzionamento, i loro organi e le relative modalità di elezione sono
stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni
provinciali di Trento e Bolzano. In ogni caso dovrà essere previsto
almeno un Circolo territoriale di base per ogni comune superiore a
cinquemila abitanti e per ciascuno dei collegi di cui all'articolo 9,
comma 7, nei comuni con più di centomila abitanti. Gli Statuti devono
prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli
iscritti e un Coordinatore. Le modalità di costituzione dei Circoli
on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di
elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dalla
Direzione nazionale.
Articolo 15.
Principi inderogabili per gli statuti regionali1.
Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento
e Bolzano disciplinano la composizione, le modalità di formazione e le
competenze degli organismi dirigenti regionali e locali, nel quadro dei
principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel
Manifesto.
2. Per ogni livello territoriale cui spetti la
titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del
Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, una
Assemblea e una Commissione di garanzia.
3. L’elezione del
Segretario e dell’Assemblea a tutti i livelli, sia che l’elettorato
attivo venga riservato ai soli iscritti sia che esso venga attribuito a
tutti gli elettori, avviene sulla base di un voto personale, diretto e
segreto.
4. I mandati di Segretario regionale, di Segretario
provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea
durano quattro anni.
5. Con Regolamento approvato dall’Assemblea
regionale sono stabiliti i tempi e le modalità di formazione e
svolgimento della Convenzione regionale, eletta nell’ambito di una
consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario
regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli
elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano
ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano
ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in
ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei
voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo
delle province.
6. L’elezione dell’Assemblea e del Segretario
regionale o del Segretario provinciale di Trento e Bolzano, unitamente
a quella per gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, si
svolgono a distanza di due anni dall’elezione del Segretario e
dell’Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le
province autonome stabilita dalla Direzione nazionale d’intesa con la
Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento
e Bolzano.
7. Le candidature a Segretario regionale e a
Segretario provinciale di Trento e Bolzano vengono presentate in
collegamento con liste di candidati a componenti della relativa
Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche
concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate
una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.
L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i
requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data
nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali
ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori
e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
8. Se il
Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo
mandato, l’Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la
parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento
anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un
dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea,
l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del
mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il
Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta
giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna
candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si
procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
9.
L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare
il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a
nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
10. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati
dall’Assemblea
regionale e dall’Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo
parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in
ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del
voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.
11.
Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza
degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.
Articolo 16.
Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano1.
La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di
Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di
coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in
un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni
regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento
approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
2. La Conferenza è presieduta da un suo componente
eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal
Presidente, che ne determina l’ordine del giorno d’intesa con il
Segretario nazionale o suo delegato.
3. La Conferenza esprime
pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i
diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che
sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante
sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati
dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei loro componenti.
4. Qualora la
Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non
rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni
provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione
nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione
inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di
sospendere l’efficacia della decisione assunta.
Articolo 17.
Poteri sostitutivi1.
Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in
caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute
violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta
del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea regionale o delle
Assemblee delle province autonome e sentito il parere del relativo
organismo di garanzia, l’Assemblea nazionale può convocare un’elezione
anticipata dell’Assemblea e del Segretario regionale o delle province
autonome, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di
carattere commissariale.
2. In caso di ripetute violazioni
statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la
medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta
per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei
mesi.
3. I poteri sostitutivi di cui ai precedenti commi possono
essere autonomamente esercitati dall’Assemblea nazionale qualora le
relative deliberazioni siano approvate con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Lo Statuto delle
Unioni regionali e delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano
regolamenta i poteri sostitutivi del relativo livello.
5. In
caso di grave danno al Partito, in seguito a violazioni statutarie, di
gravi e ripetute omissioni o di gravi e diffuse violazioni del codice
etico, può essere nominato un organo commissariale sostitutivo del
Segretario e della Segreteria, ovvero di altri Organi esecutivi, con
l’approvazione della Direzione nazionale a maggioranza dei tre quinti
dei componenti.
6. In caso di elementi di irregolarità del
tesseramento, incompletezza o anomalie evidenti, l’Organizzazione
procede a verificare e compiere e, laddove è necessario, formalizzare
la nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle
singole articolazioni territoriali del Partito o di parti di esse
CAPO IV
Scelta dei candidati per le cariche istituzionaliArticolo 18.
Elezioni primarie del Partito Democratico1. Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.
2.
Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito
Democratico gli elettori già registrati nell'Albo nonché quelli che lo
richiedano al momento del voto.
3. Il Regolamento per le
elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza
dei componenti dell’Assemblea del Partito Democratico del livello
territoriale corrispondente,sulla base del Regolamento quadro per la
selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dalla
Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
4. Vengono in ogni caso selezionati con il
metodo delle primarie i candidati alla carica di Sindaco, Presidente di
Provincia e Presidente di Regione. Qualora il Partito Democratico
concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per
tali cariche, valgono le norme contenute nell’articolo 20 del presente
Statuto. Le modalità di selezione delle candidature per le altre
cariche di livello regionale e locale vengono stabilite dagli Statuti
delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
5.
La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di
Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei
componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero
con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli
iscritti nel relativo ambito territoriale.
6. Qualora il
Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine
del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono
essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il
sostegno del trenta per cento dei componenti della Assemblea del
relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni
pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito
territoriale.
7. Le primarie per la scelta dei candidati a
Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione si svolgono con
il metodo della maggioranza relativa.
8. Non si svolgono le
elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal
Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica
oggetto di selezione.
9. La selezione delle candidature per le
assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle
primarie ovvero, anche in relazione al sistema elettorale, con altre
forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici
metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature
a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento
predisposto sulla base del Regolamento quadro di cui al precedente
comma 3 ed approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il
voto favorevole di almeno i tre quinti
3/5 dei componenti, previo parere della Conferenza dei Segretari regionali.
Articolo 19.
Candidature per le Assemblee rappresentative1.
Il Regolamento quadro di cui all’articolo 18, comma 3, nel disciplinare
le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le
assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
a l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
b la democrazia paritaria tra donne e uomini;
c il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
d l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
e la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
f il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai
diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
g la pubblicità della procedura di selezione.
2.
Il Regolamento di cui all’articolo 18, comma 9, è approvato dalla
Direzione nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione
delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni
dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento:
a individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
b
determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con
metodo democratico, all’approvazione di iscritti o elettori, in via
diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
c nomina una
Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono
candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del
Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.
Articolo 20.
Primarie di coalizione1.
Qualora il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali di
coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i
candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, Presidente di
Provincia o Sindaco vengono selezionati mediante elezioni primarie
aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle
medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi
requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea
residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di
permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere
elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il
contributo previsto dal Regolamento.
2. Il Regolamento per lo
svolgimento delle primarie di coalizione stabilisce le modalità per la
presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione,
disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle
candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei
votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Qualora,
al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si intenda apportare
modifiche ai principi espressi nel comma 1 del presente articolo o
utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la
deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei
componenti l’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
4.
Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico
possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata
sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti
dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da
almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito
territoriale.
5. Qualora il Partito Democratico aderisca a
primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri è ammessa, tra gli iscritti del Partito Democratico, la sola
candidatura del Segretario nazionale.
6. Non si svolgono le
elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti
dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica
oggetto di selezione.
CAPO V
Principi generali per le candidature e gli incarichiArticolo 21.
Codice etico1.
Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come
iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o
essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che
risultino escluse sulla base del Codice etico.
Articolo 22.
Incandidabilità e incompatibilità1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico.
2.
Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di
componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta
carica per la durata di tre mandati.
3. Gli iscritti al Partito
Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o
far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati
pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.
4. Gli
iscritti al Partito Democratico non possono far parte
contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo
esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da
una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il
settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche
collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate
alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente
all’incarico principale.
5. La carica di parlamentare nazionale
o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila
abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque
per cento dell’indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale
deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale
corrispondente.
6. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai
commi precedenti devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su
proposta motivata dell’Assemblea del livello territoriale
corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene
richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene
formulata dalla medesima Direzione nazionale.
7. La deroga può
essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in
maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù
dall’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della
capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga
potrà dare nel successivo mandato all’attività del Partito Democratico
attraverso l’esercizio della specifica carica in questione. La deroga
può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un
numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli
eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale
precedente.
8. Le incandidabilità e le incompatibilità per le
cariche istituzionali di livello regionale e locale sono stabilite
dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di
Trento e Bolzano.
Articolo 23.
Doveri degli eletti1.
Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti
del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli
indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria
una
quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica
ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto
dal Regolamento di cui all’articolo 37, comma 2, è causa di
incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del
Partito Democratico.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere
conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività
attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi,
di
presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di
consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri
di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre
richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima
pubblicità.
5. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee
elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a
rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.
CAPO VI
Strumenti per la partecipazione,
l’elaborazione del programma e la formazione politicaArticolo 24.
Forum tematici1.
Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la
partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli
iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini
nell’elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono
materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito
Democratico.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i
cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono
registrati nell’Albo degli elettori del Partito.
3. I Forum
tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori
tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato
qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia
approvata dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e non
può essere ricostituito nell’anno immediatamente successivo se alle sue
attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica,
almeno cento persone nel corso dell’anno.
4. Il funzionamento
dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione
nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono
sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su
contenuti attinenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di
cui al precedente comma 4.
6. Il materiale audio-video ed i
documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in
forma gratuita e non sono oggetto di diritto d’autore. Il Partito
Democratico li può liberamente utilizzare per l’elaborazione del
proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni
politiche.
Articolo 25.
Conferenza permanente delle donne democratiche1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
2.
La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di
genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le
generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte
programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3.
Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e
flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto
favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.
Articolo 26.
Commissioni nazionali1.
L’Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale o di un
quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando
ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e
proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del
partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.
Articolo 27.
Conferenza programmatica annuale1.
Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza
programmatica secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento
approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario nazionale, dalla Direzione nazionale.
3.
Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il termine
previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della
discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli
iscritti e gli elettori.
4. Successivamente si riuniscono le
Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per
discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi
possono approvare specifiche risoluzioni.
5. L’Assemblea
nazionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per
deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto
del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle
Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 28.
Referendum e altre forme di consultazione1.
Un apposito Regolamento quadro, approvato dalla Direzione nazionale con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti,
disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di
consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del
Partito, comprese quelle che si svolgono attraverso il Sistema
informativo per la partecipazione.
2. È indetto un referendum
interno qualora ne facciano richiesta il Segretario nazionale, ovvero
la Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti
l’Assemblea nazionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al
Partito Democratico.
3. La proposta di indizione del referendum
deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura
consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; se la
partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
4.
Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea nazionale, previo
parere favorevole di legittimità della Commissione nazionale di
garanzia, sulla base di uno specifico Regolamento approvato dalla
Direzione nazionale.
5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
6.
Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa
alla politica ed all’organizzazione del Partito Democratico. Il
referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il
referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è
irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per
almeno due anni.
7. Le norme dello Statuto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 43, comma 3, non possono essere oggetto di referendum.
Articolo 29.
Formazione politica1.
Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione
della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una
cultura politica attenta ai valori democratici.
2. A questo
scopo, il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con
una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università,
Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico può inoltre
avvalersi di Scuole indipendenti di cultura politica precedentemente
riconosciute dal partito stesso che garantiscano la libertà di
opinione, l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei
partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità
dell’offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità della
gestione.
3. Il riconoscimento delle Scuole di ambito nazionale
avviene con deliberazione della Direzione nazionale, su proposta
motivata del Segretario, corredata di una documentazione analitica
circa le dotazioni e l’offerta formativa delle scuole in questione. Il
riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere
rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere
di riconoscimento per più di tre Scuole di ambito nazionale.
4.
Il riconoscimento può comportare oneri finanziari posti a carico del
bilancio nazionale del Partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire
più del trenta per cento dei costi di gestione di ciascuna Scuola
riconosciuta.
5. La partecipazione alle Scuole di cultura
politica riconosciute dal Partito Democratico è aperta sia agli
iscritti che ai non iscritti.
Articolo 30.
Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale1.
Il Partito Democratico, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione,
favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti
di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti,
nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza
fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia.
2. Il
Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti
quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito
scientifico, la elaborazione politico-programmatica.
3. Le
iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali
Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli
organi del Partito Democratico.
Articolo 31.
Organizzazione Giovanile1.
Il Partito Democratico riconosce l’importanza, la ricchezza e
l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito,
promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e
favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata
di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
2.
Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un’organizzazione
giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.
3.
I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le
forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione
politica, alle attività ed alle scelte del partito verranno regolate
dalla «Carta di Cittadinanza» allegata al presente Statuto.
CAPO VII
Principi della gestione finanziariaArticolo 32.
Tesoriere1.
Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea nazionale con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta
del Segretario nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i
requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle
banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee
con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3.
Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima
del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in
carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea nazionale.
4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5.
Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di
rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione
nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone
l’equilibrio finanziario.
6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
Articolo 33.
Collegio sindacale1.
L’Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri
effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci
supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere
scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni
bancarie.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del
Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme
dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
Articolo 34.
Finanziamento1.
Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere
finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di
iscrizione».
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle
risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di
iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni
liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
Articolo 35.
Autonomia patrimoniale e gestionale1.
La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni
territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali
e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale.
Ciascuna
struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei
rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli
atti compiuti dalle altre articolazioni
2. Quando il finanziamento
derivi da disposizioni di legge per il finanziamento delle campagne
elettorali, le risorse relative al finanziamento delle elezioni
regionali e locali vengono immediatamente e integralmente trasferite,
anche quando la legge non lo preveda, agli organismi dirigenti del
Partito Democratico delle regioni e delle province autonome interessate.
3.
In ragione della specificità della Circoscrizione Estero, stante
l’inapplicabilità del precedente comma 2, il Partito Democratico eroga
annualmente le risorse necessarie alle attività politiche, in rapporto
al finanziamento percepito in occasione di elezioni politiche nella
stessa Circoscrizione Estero.
Articolo 36.
Bilancio1.
Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio
consuntivo del partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto
economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione
di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate
dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della
società per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione
nazionale entro il 31 maggio.
2. Entro il 30 settembre di ogni
anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio
preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto
all’approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 30
novembre.
3. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito
Democratico, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della
Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso
dalla società di revisione di cui al successivo art. 39.
Articolo 37.
Regolamento finanziario1.
Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione nazionale con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2.
Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e
patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture
regionali e delle province autonome, la quota di iscrizione, la
ripartizione dei rimborsi regionali e delle province autonome e il
sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito
Democratico.
Articolo 38.
Comitato di tesoreria1.
Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è
membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti
dalla Direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei
suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea nazionale ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, nel rispetto della rappresentanza
territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi
requisiti di cui all’articolo 32, comma 1.
2. Il Comitato di
Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di
indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di
finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato
di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello
preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli
alla Direzione Nazionale per l'approvazione.
3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.
Articolo 39.
Controllo contabile1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Testo Unico della Finanza
verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità
sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze
delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia
conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in
particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo
quanto previsto dall’art. 156 del Testo Unico della Finanza. La società
di revisione viene nominata dalla Segreteria nazionale.
CAPO VIII
Procedure e organi di garanziaArticolo 40.
Commissioni di garanzia1.
Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello
Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al Partito
Democratico e al Sistema informativo per la partecipazione di cui
all’articolo 1, comma 9, sono svolte dalla Commissione nazionale di
garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle
Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
2. Gli Statuti delle
Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano di cui
all’art. 11 del presente Statuto possono prevedere la costituzione di
ulteriori Commissioni di garanzia a livello provinciale o
sub-provinciale, definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali
Commissioni è sempre ammesso il ricorso alla Commissione regionale o
delle province autonome ovvero alla Commissione nazionale, sulla base
delle rispettive competenze.
3. I componenti delle Commissioni
di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e gli
elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed
indipendenza.
4. L’incarico di componente di una delle
Commissioni di garanzia è incompatibile conl’appartenenza a qualunque
altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del
proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto
divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica
interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura
di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della
disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione
si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e
la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del
raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. I componenti
delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle
Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall’Assemblea del
rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano
in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere
confermati. La Commissione nazionale è composta da nove membri.
6.
Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente,
che dura in carica due anni e può essere riconfermato una sola volta,
ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della
Commissione medesima.
7. Con apposito Regolamento proposto dalla
Commissione nazionale di garanzia e approvato dalla Direzione nazionale
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti
sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme
del presente Statuto e del Codice etico e le modalità per la loro
deliberazione. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di
convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi
livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle
stesse.
Articolo 41.
Ricorsi1.
Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione del
presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso,
nonché sul loro rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e
degli organi del Partito Democratico.
2. Ciascun elettore o
iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia
competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle
altre disposizioni di cui al comma 1. Con il Regolamento di cui al
comma 7 dell’art. 40 del presente Statuto sono disciplinate le modalità
di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli
stessi.
3. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e
delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno competenza per
quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto
funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché
di quelli locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente
previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni
provinciali di Trento e Bolzano a norma dell’art. 40, comma 2 del
presente Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per
quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti
l’Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla
Commissione nazionale di garanzia.
4. Fatto salvo quanto
previsto dal precedente comma 3, la Commissione nazionale di garanzia è
competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione
ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
5. Nel caso
in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione di Unione
regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a
questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di
disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione
uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le
parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla
Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte
le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.
Articolo 42.
Tenuta degli albi e loro pubblicità1.
Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto
delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali,
disciplina:
a la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori così come
dell’Anagrafe degli iscritti;
b
le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o
nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello
territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del
Partito Democratico a cariche istituzionali elettive;
c le funzioni
dalla Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti
la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e
nell’Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla
loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze
nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia
politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.
Articolo 43.
Comitato per l’attuazione del Codice etico2. Il Comitato per l’attuazione del Codice etico ha il compito di:
a
favorire la conoscenza e il rispetto del Codice etico, anche fornendo
pareri o chiarimenti sulle sue disposizioni ovvero intervenendo su
tutte le questioni interpretative che possano sorgere;
b esprimere
pareri, dal contenuto vincolante, su segnalazioni di inosservanza del
Codice etico indirizzate alle Commissioni di garanzia;
c redigere
una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico,
offrendo, ove necessario, proposte di modifica o di integrazione.
3.
Il Comitato per l’attuazione del Codice etico è costituito da cinque
componenti, scelti all’interno del Partito democratico per la loro
autorevolezza ed indipendenza, ed eletti dall’Assemblea Nazionale del
PD con il voto favorevole dei tre quinti
3/5 dei componenti.
4.
L’incarico di componente del Comitato per l’attuazione del Codice etico
è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito
Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti
del Comitato per l’attuazione del Codice etico è fatto divieto di
presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al
Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per
i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui
al presente comma, il componente del Comitato si intende decaduto, la
candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione
effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di
firme richiesto.
5. I componente del Comitato per l’attuazione del Codice etico durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
Articolo 44.
Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti1.
Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea
nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti.
2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte
che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l’Assemblea
nazionale.
3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di
competenza dell’Assemblea nazionale e della Direzione nazionale possono
essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell’articolo 28
qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei
componenti dell’Assemblea.
CAPO IX
Norme transitorie e finaliArticolo 45.
Organismi dirigenti1.
Fanno parte dell’Assemblea nazionale, con diritto di voto, in aggiunta
ai membri di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 del presente Statuto, i
Segretari regionali del Partito.
2. L’Assemblea costituente
nazionale eletta il 14 ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal
presente Statuto all’Assemblea nazionale. Il Presidente dell’Assemblea
costituente nazionale assume il ruolo di Presidente dell’Assemblea
nazionale.
3. Vengono riconosciute come validamente svolte,
anche ai sensi dello Statuto, la nomina del Vicesegretario nazionale,
del Tesoriere nazionale, dei componenti dell’esecutivo nazionale che
diventano componenti della Segreteria nazionale, nonché del Collegio
nazionale dei Garanti che assume la denominazione di Commissione di
Garanzia ai sensi dell’art. 40.
4. A seguito dell’approvazione
dello Statuto, l’Assemblea nazionale procede alla elezione dei
componenti della Direzione nazionale, ai sensi dell’articolo 7 del
presente Statuto. Rimangono in carica gli organi insediati nella fase
costituente, ed esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto sino
alle elezioni con le modalità ivi previste.
5. Nella prima
seduta delle Assemblee regionali successiva all’approvazione dello
Statuto si procede alla elezione dei componenti del Coordinamento
regionale.
6. Le Assemblee Costituenti Regionali e quella di cui
all’articolo 16 del Regolamento del Partito Democratico per il voto
all’estero elette il 14 ottobre 2007 assumono le funzioni attribuite
dallo Statuto alle Assemblee regionali, delle Province autonome e della
Circoscrizione estero.
7. Entro un anno dalla approvazione dello
Statuto nazionale e dei rispettivi Statuti delle Unioni regionali e
delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, si tengono le elezioni
per gli organismi dirigenti di livello infra-regionale, ai sensi
dell’articolo 17 del presente Statuto.
8. La prima elezione
dell’Assemblea e del Segretario nazionale ai sensi dell’articolo 9 del
presente Statuto si svolge entro e non oltre la domenica successiva al
secondo lunedì di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dalla
Direzione nazionale.
9. La prima elezione delle Assemblee e dei
Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano ai
sensi dell’art. 16 del presente Statuto e degli Statuti dei rispettivi
livelli territoriali, così come la prima elezione dei componenti
dell’Assemblea nazionale di cui all’articolo 4 comma 1, lettera b, si
svolgeranno entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì
di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dalla Direzione nazionale
d’intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari
provinciali di Trento e Bolzano.
Articolo 46.
Regolamenti1.
Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto, la Direzione
nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati dallo Statuto. Nella
prima seduta successiva all’approvazione dello Statuto la Direzione
nazionale approva il Regolamento finanziario di cui all’articolo 37.
2.
In caso di interruzione anticipata della XV legislatura che impedisca
l’adozione del Regolamento di cui all’articolo 18, comma 3, la
selezione delle candidature è interamente disciplinata dal Regolamento
approvato dalla Direzione nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 9.
Articolo 47.
Costituzione dell’organizzazione giovanile1.
L’organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento
diretto dei giovani e delle giovani. Gli organismi del Partito
Democratico collaborano con i promotori dell’organizzazione giovanile
per l’organizzazione del momento costituente attraverso la
realizzazione di un Regolamento che determina le modalità di
partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo.
2. L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell’organizzazione stessa.
3.
L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile
elabora la “Carta di Cittadinanza” e la sottopone agli organismi
dirigenti del partito. A seguito dell’approvazione da parte del partito
e della stessa organizzazione giovanile, la “Carta di Cittadinanza”
diventa parte integrante degli Statuti di entrambi i soggetti
sottoscrittori.
Articolo 48.
Votanti del 14 ottobre 20071.
L’uso dei dati personali acquisiti in occasione delle elezioni del 14
ottobre 2007 è disciplinato dal Regolamento approvato in vista di tali
elezioni dall’Ufficio di Presidenza.
Articolo 49.
Segretario nazionale1.
La previsione secondo cui il Segretario nazionale viene indicato quale
candidato del Partito Democratico alla carica di Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3, comma 1, diviene efficace
a partire dalla XVI legislatura.
Articolo 50.
Accordi confederativi speciali1.
Le disposizioni previste dall’articolo 13 del presente Statuto dovranno
trovare applicazione entro e non oltre il termine del mandato
dell’Assemblea Costituente nazionale.
Articolo 51.
Regolamento quadro per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionali1.
In assenza del Regolamento di cui all’articolo 9, comma 1, il
Regolamento per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionali si
adegua ai principi desumibili dal Regolamento quadro per l’elezione del
Segretario e dell’Assemblea costituente nazionale del 14 ottobre 2007.
Articolo 52.
Organi regionali e locali1.
Fino all’approvazione degli Statuti regionali, al funzionamento degli
organi regionali e locali si applicano, ove compatibili, le norme
previste dal presente Statuto con riferimento agli organi di livello
nazionale.